La perizia psicologica è un’indagine di tipo conoscitivo, che ha come sito una relazione scritta.
Questa perizia viene richiesta da un committente che necessita di tale parere specialistico su una questione psicologica.
l richiedente può essere sia il giudice, che le parti, siano esse avvocati di accusa e difesa, che il Pubblico Ministero.
CTU (consulente tecnico d'ufficio)
Consulenza Tecnica di Ufficio (in ambito civile) o Perizia (in ambita penale) viene richiesta dal Giudice che pone al consulente/perito da lui stesso scelto, degli specifici quesiti la cui risposta specialistica può aiutarlo nella presa di decisione finale.
CTP (consulente tecnico di parte)Viene scelto e assunto dalla parte stessa (sia essa stessa accusa, difesa o Pubblico Ministero) per aiutare il CTU/perito a svolgere la propria indagine per il giudice
e garantire alla parte che tale approfondimento sia condotto in maniera adeguata e con strumenti conoscitivi idonei.
I CTP richiedono/propongono al CTU azioni da intraprendere e suggeriscono eventuali aree da sottoporre ad indagine.
In caso di disaccordo con l'operato del CTU, il CTP deve manifestare il proprio dissenso e invitare il CTU a rivolgersi al Giudice o al legale di parte affinché lo rappresenti di fronte al Giudice.
Il CTP espone in una relazione le proprie deduzioni e richieste rispetto all'indagine in corso in modo che il CTU possa tenerne conto e/o includerle nella relazione che consegnerà al giudice.
Qualora il CTP non sia d'accordo con le conclusioni del CTU, produrrà una ulteriore relazione che conterrò le contro deduzioni rispetto l'indagine svolta.
Questa perizia viene richiesta da un committente che necessita di tale parere specialistico su una questione psicologica.
l richiedente può essere sia il giudice, che le parti, siano esse avvocati di accusa e difesa, che il Pubblico Ministero.
CTU (consulente tecnico d'ufficio)
Consulenza Tecnica di Ufficio (in ambito civile) o Perizia (in ambita penale) viene richiesta dal Giudice che pone al consulente/perito da lui stesso scelto, degli specifici quesiti la cui risposta specialistica può aiutarlo nella presa di decisione finale.
CTP (consulente tecnico di parte)Viene scelto e assunto dalla parte stessa (sia essa stessa accusa, difesa o Pubblico Ministero) per aiutare il CTU/perito a svolgere la propria indagine per il giudice
e garantire alla parte che tale approfondimento sia condotto in maniera adeguata e con strumenti conoscitivi idonei.
I CTP richiedono/propongono al CTU azioni da intraprendere e suggeriscono eventuali aree da sottoporre ad indagine.
In caso di disaccordo con l'operato del CTU, il CTP deve manifestare il proprio dissenso e invitare il CTU a rivolgersi al Giudice o al legale di parte affinché lo rappresenti di fronte al Giudice.
Il CTP espone in una relazione le proprie deduzioni e richieste rispetto all'indagine in corso in modo che il CTU possa tenerne conto e/o includerle nella relazione che consegnerà al giudice.
Qualora il CTP non sia d'accordo con le conclusioni del CTU, produrrà una ulteriore relazione che conterrò le contro deduzioni rispetto l'indagine svolta.
LINEE GUIDA PSICOLOGO IN AMBITO GIURIDICO
Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 dalla Assemblea dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999.
PREAMBOLO
Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad osservare le sue norme quale che sia la propria specialità. Esse consistono in linee guida cui attenersi nell’esercizio dell’attività psicologica in ambito forense.
ARTICOLO 1
Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.
ARTICOLO 2
Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria
attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (cfr. art. 3 C.D.).
ARTICOLO 3
Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere.
ARTICOLO 4
Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.).Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato.
ARTICOLO 5
Lo psicologo forense presenta all’avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere un’effettiva valutazione e critica relativamente all’interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.
ARTICOLO 6
Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro.
ARTICOLO 7
Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).
ARTICOLO 8
Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).
ARTICOLO 9
Operando nell’ambito della giustizia penale e civile altri professionisti delle scienze sociali e del comportamento (quali criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e laureati in giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare l’esercizio abusivo di attività strettamente psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti delle proprie competenze anche segnalandolo al consiglio dell’Ordine (art. 8 C.D.).
ARTICOLO 10
Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.).Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).
ARTICOLO 11
Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto (art. 17 C.D.).Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (art. 4 C.N.).
ARTICOLO 12
Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.).
ARTICOLO 13
I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.
ARTICOLO 14
Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 8. C.N.). Garantisce nella comunicazione col minore che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 6 C.N.).
ARTICOLO 15
I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 7 C.N.).
ARTICOLO 16
I ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.).
L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall’assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).
ARTICOLO 17
Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.
Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.